Entro la fine di Novembre, scadenze
raddoppiate INPS per gli artigiani e commercianti: III rata sul minimale e
secondo acconto 2013
Il 18 novembre 2013 una scadenza fiscale
importante aspetta gli artigiani e commercianti. Scade infatti il versamento della terza rata
dei contributi relativi al minimale da parte degli iscritti alla gestione INPS
artigiani e commercianti. Il successivo 2 dicembre 2013 scade inoltre il
termine per il versamento del secondo acconto 2013 sulla quota del reddito
eccedente il minimale.
Si ricorda che, le percentuali di
contribuzione sono di: 21,75% per gli artigiani; 21,84% per i commercianti (è
compresa la maggiorazione dello 0,09%, valevole fino al 31/12/2014, istituita
dall’art. 5 del D.Lgs. n. 207/1996 ai fini dell’indennizzo per la cessazione
dell’attività).
Devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali tutti i
contribuenti, sia titolari o meno di partita IVA, titolari di imprese artigiane
e commercianti, sia per sé stessi che per gli eventuali collaboratori che
prestano la propria attività lavorativa nell'impresa familiare o coniugale.
Contributi minimi obbligatori –Per il calcolo dei contributi IVS dovuti
dagli artigiani e commercianti il reddito minimo annuo da considerare è di €
15.357, per il 2013. Quindi, se l’artigiano o il commerciante avrà un reddito inferiore
a tale valore, si dovranno versare solamente i contributi fissi annui di €
3.340,15 per gli artigiani e € 3.353,97 per i commercianti.
Contributi sul massimale - Se il lavoratore autonomo supera la soglia di
€ 15.357, si dovrà applicare una maggiorazione percentuale, prevista dall’art.
3-ter della L. n. 438/1992, fino a concorrenza del massimale di reddito annuo
oltre il quale decade l'onere previdenziale, pari per il 2013, ad € 75.883,
equivalenti a due terzi in più del limite stesso. Quindi, per redditi compresi tra
45.530 euro e 75.833 euro” si applica il 22,75% per gli artigiani (19,75% per
soggetti inferiori a 21 anni) e 22,84% per i commercianti (19,84% per soggetti
inferiori a 21 anni). Si ricorda che il limite di € 75.883 è solamente per i
soggetti iscritti alle gestioni INPS, al 31/12/1995 o con un’anzianità
contributiva a tale data. Viceversa, per gli iscritti dopo il 1° gennaio 1996,
il massimale annuo è pari ad € 99.034, non frazionabile mensilmente.
II acconto 2013 – Infine, che per l'anno 2013 hanno dichiarato un
reddito d'impresa superiore a 15.357 euro dovrà - entro il 2 dicembre - il
secondo acconto, pari al 10,875% (10,92%, i commercianti) della differenza tra
reddito d'impresa dichiarato (Unico 2013) e il “minimale” di 15.357 euro.
L'aliquota sale all'11,875% (11,92%, i commercianti) per la quota di reddito
2012 compresa tra 45.530 euro e 75.883 euro (massimale contributivo per il
2013). Nel modello F24 per effettuare il pagamento, i codici da indicare sono
AP per gli artigiani e CP per i commercianti.
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