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COME EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

COME EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/accertamento/quotidiano/2016/10/31/antiriciclaggio-come-effettuare-una-segnalazione-di-operazione-sospetta


Secondo il Direttore della D.I.A. Nunzio Antonio Ferla, nel corso dell’audizione in Commissione Finanze presso la Camera dei Deputati del 22 settembre 2016, il riciclaggio è un fenomeno complesso, per sua natura di portata transnazionale, le cui conseguenze si riverberano immediatamente sul fronte delle entrate, determinando una minore crescita del Paese. Il fenomeno del riciclaggio è un problema che va affrontato su più piani: quello culturale e dell’educazione finanziaria dotando il cittadino dei giusti elementi conoscitivi e limitando le spinte criminali a beneficio di una corretta e trasparente gestione delle operazioni finanziarie.

Dalla lettura dei dati forniti dall’UIF (Unità di informazione Finanziaria) si nota che, nel corso del primo semestre 2016, le segnalazioni di operazioni sospette pervenute hanno avuto un incremento del 33,6% rispetto al primo semestre 2015; ne sono state ricevute un totale di 52.049 contro le 39.021 ricevute nello stesso periodo dell’anno precedente. Le motivazioni di questa differenza sono dovute, da una parte alle segnalazioni di voluntary disclosure che hanno superato le 13.000 unità e, dall’altra, da una partecipazione più attiva di alcune categorie di professionisti come avvocati e commercialisti che hanno raggiunto, nel corso del primo semestre del 2016, le 3.467 segnalazioni contro le 158 del primo semestre dell’anno precedente.

Il professionista, che nell’esercizio della propria attività, sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o siano state effettuate operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, deve procedere, senza ritardo, se possibile prima di eseguire l’operazione, ad adempiere all’obbligo di segnalazione astenendosi dal proseguire la prestazione professionale finché non l’ha effettuata, tranne che se l’astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, oppure ostacoli le indagini.

Le modalità di compilazione, di inoltro ed iI contenuto informativo delle segnalazioni di operazioni sospette sono disciplinate dal Provvedimento del 4 maggio 2011 della UIF, recante le “Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”, emanato in attuazione dell’art. 6, comma 6, lettera e-bis del d.lgs. 231/2007, e dai relativi allegati tecnici.

La trasmissione delle operazioni sospette può essere effettuata in due diverse modalità: tramite gli ordini professionali o diretta.

Tramite il canale degli ordini professionali, i professionisti inviano la segnalazione all’Ordine di appartenenza, ove sia stata stipulata apposita convenzione, il quale invia la segnalazione alla UIF integrale, ma priva del nominativo del segnalante.

Trasmesse direttamente, le segnalazioni possono essere inviate esclusivamente in via telematica, tramite il portale Internet dedicato INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia.

Per accedere ai servizi del portale, i segnalanti devono provvedere ad iscriversi al sistema di anagrafe dei segnalanti della UIF. L’iscrizione prevede una prima fase di auto-registrazione al portale e una seconda fase di richiesta di autorizzazione alla trasmissione delle segnalazioni mediante la compilazione e l’invio a mezzo pec di un "modulo di adesione", da corredare, in alcuni casi, di ulteriore documentazione. Le abilitazioni per l'accesso al portale sono solitamente rilasciate entro alcuni giorni lavorativi dalla ricezione del modulo. L’abilitazione del segnalante avverrà a mezzo posta elettronica ordinaria, al referente SOS del segnalante.

Il contenuto della segnalazione si articola in quattro principali sezioni informative:

·         dati informativi della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione e il segnalante

·         elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, i soggetti, i rapporti e i legami intercorrenti tra gli stessi

·         elementi descrittivi, in forma libera, sull’operatività segnalata e sui motivi del sospetto

·         eventuali documenti allegati

A) Dati identificativi della segnalazione

I dati identificativi da inserire all’interno della segnalazione qualificano sia la segnalazione che il segnalante. Si deve indicare: la categoria della segnalazione e cioè se sospetto di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, proliferazione di armi di distruzione di massa,  voluntary disclosure; l’evento che ha originato il sospetto: se notizie di provvedimenti giudiziari, accessi ispettivi, o richieste di organi investigativi, inquirenti o problemi di adeguata verifica; le informazioni inerenti eventuali provvedimenti giudiziari a carico dei soggetti segnalati; il risultato della valutazione del rischio dell’operatività segnalata; la riconducibilità del fenomeno agli schemi di comportamento anomali individuati dall’UIF ex art. 6 c. 7 D.Lgs. 231/07.

B) Dati strutturati

Gli elementi di dettaglio si riferiscono: alle operazioni e ai soggetti; ai rapporti, ai legami intercorrenti tra tali entità.

C) Informazioni di carattere descrittivo

Gli elementi descrittivi posso essere indicati in forma libera indicando chiaramente il contesto ed il processo logico alla base del sospetto con l’indicazione dei motivi che lo hanno generato rispetto al profilo soggettivo del cliente e oggettivo dell’operatività.

D) Allegati    

L’invio di documentazione allegata non è da intendersi e non può avvenire in sostituzione delle informazioni riportate nelle sezioni strutturate e descrittivo. È una possibilità da attivare solo nei casi in cui il segnalante lo ritenga di effettiva utilità per una più completa e corretta segnalazione.

La compilazione e l’inoltro delle segnalazioni avviene tramite l'utilizzo del data entry disponibile sul portale INFOSTAT-UIF ovvero mediante caricamento (upload), sullo stesso portale, di files predisposti, rispettando gli standard prescritti negli allegati 3a e 3b del provvedimento.

Le segnalazioni sono sottoposte ad un duplice livello di controlli automatici: a cura dei segnalanti, con gli strumenti di diagnostica disponibili sul portale, e dai sistemi informativi della UIF (in fase di acquisizione della segnalazione), volti ad assicurare integrità e compatibilità delle informazioni.

L’iter della segnalazione prevede i seguenti passaggi:

1) inserimento della segnalazione comprensiva di tutti i suoi elementi costitutivi (il sistema richiede l’inserimento di almeno un’operazione, un soggetto ed un legame tra le due entità);

2) sottomissione della stessa a verifica;

3) eventuale effettuazione del diagnostico;

4) consegna e stampa ufficiali della segnalazione;

5) verifica della ricezione del messaggio di assegnazione del numero di protocollo e di quello di corretta acquisizione della segnalazione da parte della UIF.

L’iter della segnalazione può ritenersi concluso solo quando il segnalante, dopo aver effettuato la consegna ufficiale, riceve il messaggio di corretta acquisizione della segnalazione.

Conclusa la segnalazione, è opportuno che il professionista archivi tutta la documentazione necessaria alla compilazione del modulo in un fascicolo cartaceo e/o file e lo conservi in un ambiente protetto pronto per eventuali richieste degli organismi preposti ai controlli.

La tutela della riservatezza

Il professionista deve adottare adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell’identità delle persone che effettuano la segnalazione.

Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone devono essere custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare del legale rappresentante o del loro delegato.

In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli artt. 331 e 347 del codice di procedura penale, l’identità delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi antiriciclaggio che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata

L’identità delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi antiriciclaggio può essere rivelata solo quando l’autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede

Gli ordini professionali eventualmente autorizzati a canalizzare le segnalazioni, devono adottare adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei professionisti che effettuano la segnalazione

La UIF, la Guardia di finanza e la DIA nel caso di segnalazione effettuata dall’intermediario devono adottare adeguate misure al fine di assicurare la riservatezza

È fatto divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione dell’avvenuta segnalazione fuori dai casi specificatamente previsti. I soggetti obbligati alla segnalazione non possono comunicare al soggetto interessato o a terzi l’avvenuta segnalazione di operazione sospetta o che è in corso o può essere svolta un’indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

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