Entro il prossimo 30 giugno, i datori di lavoro devono consentire ai propri dipendenti la fruizione delle ferie residue maturate nell’anno 2013. i datori di lavoro che non hanno concesso la fruizione delle due settimane di ferie maturate nel 2013, devono farlo entro il 30 giugno 2015. Qualora ciò non accadesse, il datore di lavoro, oltre a versare i contributi entro il 17 agosto 2015 sulle ferie maturate e non godute a tale data, deve pagare anche una sanzione non diffidabile che va da € 200 a € 1.200 per ciascun lavoratore.