Entro il prossimo 30 giugno, i datori di lavoro devono consentire ai propri dipendenti la fruizione delle ferie residue maturate nell’anno 2013.
i datori di lavoro che non hanno concesso la fruizione delle due settimane di ferie maturate nel 2013, devono farlo entro il 30 giugno 2015. Qualora ciò non accadesse, il datore di lavoro, oltre a versare i contributi entro il 17 agosto 2015 sulle ferie maturate e non godute a tale data, deve pagare anche una sanzione non diffidabile che va da € 200 a € 1.200 per ciascun lavoratore.
Le limitazioni all’uso del denaro contante Dott. Piero Pozzana Commercialista in Roma Limiti Al fine di assicurare la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il decreto legge n. 201/2011 aveva abbassato la soglia massima per l’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore da 2.500 a 999,99 euro, con decorrenza dal 6 dicembre 2011; successivamente, con la Legge di Stabilità 2016 al comma 898 convertita in Legge del 28/12/2015 numero 208, il limite è stato riportato ad euro 2999,99. A partire dal 2008 la normativa in materia di utilizzo del denaro contante ha apportato subito frequenti modifiche ai limiti degli importi, i quali vengono riassunti nello schema sottostante: Iscrizioni nelle università locali, 2005 Periodo Limite Riferimenti 1991 29/04/2008 12.500,00 L. 197/1991 30/04/2008 24/06/2008 5.000,00
Commenti
Posta un commento