Le limitazioni
all’uso del denaro contante
Dott. Piero Pozzana
Commercialista in Roma
Limiti
Al fine di assicurare la prevenzione dell’utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il
decreto legge n. 201/2011 aveva abbassato la soglia massima per l’utilizzo del
denaro contante e dei titoli al portatore da 2.500 a 999,99 euro, con
decorrenza dal 6 dicembre 2011; successivamente, con la Legge di Stabilità 2016
al comma 898 convertita in Legge del 28/12/2015 numero 208, il limite è stato
riportato ad euro 2999,99.
A partire dal 2008 la normativa in materia di utilizzo del denaro
contante ha apportato subito frequenti modifiche ai limiti degli importi, i
quali vengono riassunti nello schema sottostante:
Iscrizioni nelle università locali, 2005
Periodo
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Limite
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Riferimenti
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1991
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29/04/2008
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12.500,00
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L. 197/1991
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30/04/2008
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24/06/2008
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5.000,00
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D.Lgs. 231/2007
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25/06/2008
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30/05/20010
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12.500,00
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D.L. 112/2008
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31/05/2010
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05/12/2011
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5.000,00
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D.L. 78/2010
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13/08/2011
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05/12/2011
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2.500,00
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D.L. 138/2011
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06/12/2011
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31/12/2015
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1.000,00
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D.L. 201/2011
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01/01/2016
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3.000,00
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L.
208/2015
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L’articolo 49 comma 1 del D. lgs. 231/2007, così come modificato dal
comma 898 art. 1 della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), stabilisce che:
“è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito
bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta
estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore
oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a euro tremila”.
Rimangono agganciati alla vecchia soglia di 999,99 euro sia gli assegni
che le operazioni di money transfer. Per gli assegni postali, bancari e
circolari, nonché vaglia postali e
cambiari, se di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, si deve indicare il
nominativo o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non
trasferibilità.
L’art. 49 comma 1 vieta anche il fenomeno definito smurfing, e stabilisce
che “Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti
inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati” ovvero in modo
non certificato da un contratto oppure da una rateizzazione promozionale o di
legge. Vi rientrano, in poche parole, tutti i casi dove il frazionamento appare
eseguito con fini elusivi.
Sono state diverse le novità in materia di antiriciclaggio contenute
nella legge di stabilità 2016 e che hanno avuto effetto dal 1° gennaio 2016.
Sono state soppresse, in particolare, due disposizioni che avevano creato
diversi disagi:
1) il pagamento, solo in
modo tracciato, da eseguirsi da parte di tutti i soggetti della filiera dei
trasporti per i corrispettivi dovuti per prestazioni rese in adempimento di un
contratto di trasporto di merci su strada. La norma non prevedeva alcun limite
d’importo minimo (art. 32 bis c. 4 D.L. 133/2014 convertito nella L. 164/2014);
2) il pagamento, in forme
e modalità diverse dal denaro contante e che assicurino la tracciabilità, dei
canoni di locazione di unità abitative esclusi gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica (art. 1, c. 50 della legge di stabilità 2014, del
27.12.2013 n. 147). Il 5 febbraio 2014, il Dipartimento del Tesoro del MEF era
intervenuto per precisare che ai fini sanzionatori il limite d’importo per il
pagamento contanti era quello generale, e cioè al di sotto di € 1.000. Inoltre,
nella stessa nota, si precisava che per conservare traccia delle transazioni
contanti eventualmente intervenute tra locatore e conduttore deve essere
fornita una prova documentale chiara, attestante il pagamento del canone di
locazione. Le consuete ricevute di pagamento, debitamente compilate, conservano
a pieno la loro validità.
Segnalazione
Una volta che il professionista ha individuato delle operazioni sospette,
ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 231/2007, dovrà comunicare obbligatoriamente
alle competenti Ragionerie Territoriali dello Stato le infrazioni alle
violazioni dei limiti di utilizzo del contante rilevate, entro 30 giorni da
quando ne è venuto a conoscenza. La comunicazione può essere redatta in
carta libera da inviare tramite raccomandata A/R alla competente Ragioneria
Territoriale dello Stato che provvederà a trasmetterla alla Guardia di Finanza
la quale, se la riterrà utile per un eventuale accertamento, ne darà tempestiva
comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Qualora oggetto dell’infrazione sia
un’operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell’art. 41 comma 1, il
soggetto che ha già effettuato la segnalazione di operazione sospetta non è
tenuto ad effettuare la comunicazione.
A seguito della comunicazione ex art. 51, D.Lgs n. 231/2007, l’Ufficio
della Ragioneria Territoriale deve valutare la completezza e la procedibilità
della segnalazione e notificare all’autore della violazione, qualora esistano i
presupposti, la contestazione entro 90 giorni dal protocollo di arrivo.
Il provvedimento sanzionatorio deve essere notificato alla parte entro i
termini stabiliti per la prescrizione, ossia entro cinque anni dall’avvenuta notifica
della contestazione agli autori delle violazioni.
FACSIMILE COMUNICAZIONE
Mittente
Alla Ragioneria Territoriale
dello Stato di ….
Oggetto: Comunicazione di irregolarità per transazioni in contanti ex
art. 49 D.Lgs 231/07
Il sottoscritto ..., in relazione alla propria
attività di dottore Commercialista con studio in ... Via ... codice fiscale
numero ... premesso che risulta incaricato alla tenuta delle scritture
contabili della ditta ... con sede in ... Via... codice fiscale numero ...,
giusto mandato professionale del …, considerato che nello svolgimento del
proprio incarico, in occasione della registrazione delle movimentazioni
contabili in partita doppia, ha ravvisato che il seguente documento:
Fattura n. … del … di euro ... comprensiva di
iva, emessa da … a favore di … è stata regolata mediante il pagamento in
contanti in un’unica soluzione, contravvenendo alle disposizioni di cui
all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 231/07.
Con osservanza
Luogo e data.
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L’omissione della
segnalazione darà luogo, nei confronti del professionista, all’irrogazione di
una distinta sanzione con importo variabile dal 3 al 30% dell’importo
dell’operazione non segnalata, con un minimo di euro 3.000,00. L’omissione
della segnalazione darà luogo, nei confronti del professionista,
all’irrogazione di una distinta sanzione con importo variabile dal 3 al 30%
dell’importo dell’operazione non segnalata, con un minimo di euro 3.000,00.
L’art. 60 comma 2, del Dlgs
231/2007 offre la possibilità di applicare le disposizioni della legge 24/11/1981
n. 689, secondo cui “è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari
alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione
edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del
procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata
o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della
violazione”, esclusivamente per le violazioni delle disposizioni afferenti
l’uso del contante (articolo 49, comma 1), degli assegni bancari e postali
(articolo 49, comma 5) e degli assegni circolari, vaglia postali e cambiari
(articolo 49, comma 7), di importo inferiore a 250mila euro.
Le mancate comunicazioni
alle Ragionerie Territoriali dello Stato di cui all’art. 51 non prevedono il
pagamento in misura ridotta pertanto i professionisti non potranno usufruire di
tale beneficio.
Le eventuali sanzioni inoltre, vengono qualificate come sanzioni dirette
e come tali non possono essere soggette a copertura di polizza per
responsabilità civile.
Calcolo sanzioni in caso di omessa segnalazione
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Operatore
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Professionista
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Pagamento
in contanti rilevato
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3.000,00
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3.000,00
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Sanzione minima
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1%
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3%
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30,00
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90,00
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Sanzione massima
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40%
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30%
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1.200,00
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900,00
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Minimo
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3.000,00
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3.000,00
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Oblazione
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A) Doppio del minimo (30,00x2)
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60,00
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B) 1/3 del massimo (1.200,00/3)
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400,00
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Sanzione da versare (l’importo
minore tra il punto A e il punto B)
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60,00
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3.000,00
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