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Le limitazioni all’uso del denaro contante

Dott. Piero Pozzana Commercialista in Roma

Limiti

Al fine di assicurare la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il decreto legge n. 201/2011 aveva abbassato la soglia massima per l’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore da 2.500 a 999,99 euro, con decorrenza dal 6 dicembre 2011; successivamente, con la Legge di Stabilità 2016 al comma 898 convertita in Legge del 28/12/2015 numero 208, il limite è stato riportato ad euro 2999,99.

A partire dal 2008 la normativa in materia di utilizzo del denaro contante ha apportato subito frequenti modifiche ai limiti degli importi, i quali vengono riassunti nello schema sottostante:

Iscrizioni nelle università locali, 2005

Periodo
Limite
Riferimenti
1991
29/04/2008
12.500,00
L. 197/1991
30/04/2008
24/06/2008
5.000,00
D.Lgs. 231/2007
25/06/2008
30/05/20010
12.500,00
D.L. 112/2008
31/05/2010
05/12/2011
5.000,00
D.L. 78/2010
13/08/2011
05/12/2011
2.500,00
D.L. 138/2011
06/12/2011
31/12/2015
1.000,00
D.L. 201/2011
01/01/2016
 
3.000,00
L. 208/2015

 

L’articolo 49 comma 1 del D. lgs. 231/2007, così come modificato dal comma 898 art. 1 della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), stabilisce che: “è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a euro tremila”.

Rimangono agganciati alla vecchia soglia di 999,99 euro sia gli assegni che le operazioni di money transfer. Per gli assegni postali, bancari e circolari, nonché  vaglia postali e cambiari, se di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, si deve indicare il nominativo o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

L’art. 49 comma 1 vieta anche il fenomeno definito smurfing, e stabilisce che “Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati” ovvero in modo non certificato da un contratto oppure da una rateizzazione promozionale o di legge. Vi rientrano, in poche parole, tutti i casi dove il frazionamento appare eseguito con fini elusivi.

Sono state diverse le novità in materia di antiriciclaggio contenute nella legge di stabilità 2016 e che hanno avuto effetto dal 1° gennaio 2016.

Sono state soppresse, in particolare, due disposizioni che avevano creato diversi disagi:

1)      il pagamento, solo in modo tracciato, da eseguirsi da parte di tutti i soggetti della filiera dei trasporti per i corrispettivi dovuti per prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada. La norma non prevedeva alcun limite d’importo minimo (art. 32 bis c. 4 D.L. 133/2014 convertito nella L. 164/2014);

2)      il pagamento, in forme e modalità diverse dal denaro contante e che assicurino la tracciabilità, dei canoni di locazione di unità abitative esclusi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 1, c. 50 della legge di stabilità 2014, del 27.12.2013 n. 147). Il 5 febbraio 2014, il Dipartimento del Tesoro del MEF era intervenuto per precisare che ai fini sanzionatori il limite d’importo per il pagamento contanti era quello generale, e cioè al di sotto di € 1.000. Inoltre, nella stessa nota, si precisava che per conservare traccia delle transazioni contanti eventualmente intervenute tra locatore e conduttore deve essere fornita una prova documentale chiara, attestante il pagamento del canone di locazione. Le consuete ricevute di pagamento, debitamente compilate, conservano a pieno la loro validità.

Segnalazione

Una volta che il professionista ha individuato delle operazioni sospette, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 231/2007, dovrà comunicare obbligatoriamente alle competenti Ragionerie Territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del contante rilevate, entro 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La comunicazione può essere redatta in carta libera da inviare tramite raccomandata A/R alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato che provvederà a trasmetterla alla Guardia di Finanza la quale, se la riterrà utile per un eventuale accertamento, ne darà tempestiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Qualora oggetto dell’infrazione sia un’operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell’art. 41 comma 1, il soggetto che ha già effettuato la segnalazione di operazione sospetta non è tenuto ad effettuare la comunicazione.

A seguito della comunicazione ex art. 51, D.Lgs n. 231/2007, l’Ufficio della Ragioneria Territoriale deve valutare la completezza e la procedibilità della segnalazione e notificare all’autore della violazione, qualora esistano i presupposti,  la contestazione entro 90 giorni dal protocollo di arrivo. Il provvedimento sanzionatorio deve essere notificato alla parte entro i termini stabiliti per la prescrizione, ossia entro cinque anni dall’avvenuta notifica della contestazione agli autori delle violazioni.

 

FACSIMILE COMUNICAZIONE
Mittente
Alla Ragioneria Territoriale
dello Stato di ….
Oggetto: Comunicazione di irregolarità per transazioni in contanti ex art. 49 D.Lgs 231/07
Il sottoscritto ..., in relazione alla propria attività di dottore Commercialista con studio in ... Via ... codice fiscale numero ... premesso che risulta incaricato alla tenuta delle scritture contabili della ditta ... con sede in ... Via... codice fiscale numero ..., giusto mandato professionale del …, considerato che nello svolgimento del proprio incarico, in occasione della registrazione delle movimentazioni contabili in partita doppia, ha ravvisato che il seguente documento:
Fattura n. … del … di euro ... comprensiva di iva, emessa da … a favore di … è stata regolata mediante il pagamento in contanti in un’unica soluzione, contravvenendo alle disposizioni di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 231/07.
Con osservanza
Luogo e data.

 

L’omissione della segnalazione darà luogo, nei confronti del professionista, all’irrogazione di una distinta sanzione con importo variabile dal 3 al 30% dell’importo dell’operazione non segnalata, con un minimo di euro 3.000,00. L’omissione della segnalazione darà luogo, nei confronti del professionista, all’irrogazione di una distinta sanzione con importo variabile dal 3 al 30% dell’importo dell’operazione non segnalata, con un minimo di euro 3.000,00.

L’art. 60 comma 2, del Dlgs 231/2007 offre la possibilità di applicare le disposizioni della legge 24/11/1981 n. 689, secondo cui “è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”, esclusivamente per le violazioni delle disposizioni afferenti l’uso del contante (articolo 49, comma 1), degli assegni bancari e postali (articolo 49, comma 5) e degli assegni circolari, vaglia postali e cambiari (articolo 49, comma 7), di importo inferiore a 250mila euro.

Le mancate comunicazioni alle Ragionerie Territoriali dello Stato di cui all’art. 51 non prevedono il pagamento in misura ridotta pertanto i professionisti non potranno usufruire di tale beneficio.

Le eventuali sanzioni inoltre, vengono qualificate come sanzioni dirette e come tali non possono essere soggette a copertura di polizza per responsabilità civile.

Calcolo sanzioni in caso di omessa segnalazione
 
Operatore
Professionista
Pagamento in contanti rilevato
3.000,00
3.000,00
Sanzione minima
1%
3%
 
30,00
90,00
Sanzione massima
40%
30%
 
1.200,00
900,00
Minimo
3.000,00
3.000,00
Oblazione
 
 
A)       Doppio del minimo (30,00x2)
60,00
 
B)    1/3 del massimo (1.200,00/3)
400,00
 
Sanzione da versare (l’importo minore tra il punto A e il punto B)
60,00
3.000,00

 
LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

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