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Segnalazioni operazioni sospette per omesso versamento delle ritenute

Segnalazioni operazione sospette per omesso versamento ritenute
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/accertamento/quotidiano/2016/10/10/segnalazioni-operazioni-sospette-per-omesso-versamento-delle-ritenute


Lo scorso 15 settembre - termine così prorogato per effetto del D.P.C.M. 26 luglio 2016 -

sono scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta, con cui sono stati trasmessi all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle ritenute effettuate nel corso del 2015. Il termine appena trascorso, oltre che rappresentare un obbligo che incombe sul contribuente, fissa un ulteriore ed importante confine: sancisce, infatti, la rilevanza penale degli omessi versamenti delle ritenute. Ciò comporta, di conseguenza, una serie di importanti obblighi antiriciclaggio per il professionista che ha provveduto a redigere ed inviare la dichiarazione dei sostituti d’imposta.

Ai sensi dell’art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000 (così come modificato dall'art. 1, comma 414, legge n. 311/2004, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e successivamente modificato dal decreto sulla revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione della legge delega n. 23 del 2014) è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti di imposta, le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

Dalla lettura della norma si comprende che il reato penale per l’omissione dei versamenti delle ritenute operate non si consuma istantaneamente all’atto del mancato versamento, ma si commette al momento della presentazione della dichiarazione annuale.

La rilevanza penale degli omessi versamenti per il contribuente comporta, per conseguenza, una serie di importanti obblighi per il professionista che ha provveduto a redigere ed inviare la dichiarazione dei sostituti d’imposta.

Secondo l’art. 2, lettera c), D.Lgs. n. 231/2007 (normativa antiriciclaggio) le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività.

La Banca d'Italia nelle sue "Istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette" ha stabilito che "le violazioni delle norme tributarie sono strumento utilizzato per precostituire fondi di provenienza illecita da reinserire nel circuito economico ovvero possono rappresentare una delle manifestazioni di più articolate condotte criminose volte ad immettere in attività economiche apparentemente lecite disponibilità derivante da altri illeciti. Operazioni connesse a condotte che non costituiscono delitto sotto il profilo fiscale possono comunque costituire strumento per occultare attività criminose di altra natura".

Secondo la normativa antiriciclaggio i reati di omesso versamento di ritenute certificate vengono considerati come reati presupposto, obbligando il professionista ad effettuare la segnalazione, cosi come confermato anche dalla circolare n. 83607 del 19 marzo 2012 della

Guardia di Finanza, nonché come chiarito dal CNDCEC nel PO n. 89/2014.

È da notare che non rilevano le cause di estinzione del delitto presupposto intervenute dopo il riciclaggio; lo stesso quindi, sussiste anche se il reato presupposto si è prescritto o estinto per condono o pagamento delle imposte e sanzioni ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000.

Quando ricade sul professionista l’obbligo di effettuare la segnalazione?

 Per valutare meglio una risposta è bene tenere presente l’incarico ricevuto dal cliente, il quale - se è limitato all’invio delle dichiarazioni, senza che si entri in merito alla contabilità -

non è detto che basti a mettere il professionista a conoscenza del reato penale. Il periodo poi, che trascorre tra l’omissione del versamento e il momento in cui si consuma il reato, potrebbe comportare la mancanza di conoscenza del reato stesso da parte del professionista incaricato (si pensi al cambio del professionista tra questi due periodi).

Il professionista, inoltre, non deve effettuare la segnalazione nel caso di informazioni ricevute dal cliente nel corso dell'esame della sua posizione giuridica o per l'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento giudiziario. Restano comunque validi gli obblighi di adeguata verifica, nonché di registrazione e conservazione.

Se, invece, il professionista contabile si occupa di svolgere una consulenza completa e quindi ha la possibilità di venire a conoscenza del reato, lo stesso, al fine della segnalazione, deve affrontare problematiche più complesse.

Parte di una recente giurisprudenza ha escluso il reato per omesso versamento d’IVA (Cassazione 17 dicembre 2015, n. 49666; Cassazione SS.UU. n. 37424 del 2013) se il mancato pagamento dipende da carenza di liquidità non imputabile all’imprenditore ma, come in questo caso, ai ritardati pagamenti dell’amministrazione.

Di fronte a tali situazioni il professionista deve valutare se sussiste o meno l’obbligo di segnalazione per operazione sospetta poiché si è di fronte alla mancanza dell’elemento soggettivo nel reato tributario.

Si ha davanti una scelta complicata perché si deve tenere in considerazione il fatto che l’omissione della S.O.S. potrebbe far concretizzare, nei suoi confronti, il concorso per omissione

per un’operazione che a posteriori potrebbe costituire riciclaggio o autoriciclaggio (Guardia di Finanza, circolare 19 marzo 2012) e soprattutto tenere a mente, durante la sua scrupolosa

valutazione, che la mancata segnalazione prevede una sanzione che va dall’1 al 40% degli

importi omessi dal cliente.

Un’errata valutazione quindi comporterebbe il rischio vero di farsi coinvolgere più o meno consapevolmente nelle condotte delittuose del cliente mantenendo un comportamento che di fatto agevola il riciclatore.

Se il professionista decide di:

 - non segnalare, è opportuno che conservi, nel fascicolo del cliente, ogni documentazione

idonea a tenere memoria dell’iter logico che lo ha condotto a tale decisione, inserendo lo scambio di corrispondenza o verbali di colloquio effettuati con il cliente e aggiornando la propria valutazione del rischio.

- effettuare la segnalazione, dovrà farlo senza ritardo ed inviarla in via telematica, tramite il

portale Internet INFOSTAT-UIF, previa registrazione e abilitazione del segnalante al sistema, con le modalità e contenuti indicati dalla stessa UIF. Successivamente alla segnalazione verranno effettuate delle analisi finanziarie per comprenderne le motivazioni alla sua origine, individuare i collegamenti soggettivi e operativi, identificare le possibili finalità sottostanti.

Conclusa l’analisi finanziaria, la UIF trasmette le segnalazioni, complete di relazione tecnica, al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e alla Direzione Investigativa

Antimafia per eventuali approfondimenti investigativi; comunica all’Autorità Giudiziaria i fatti di possibile rilevanza penale; archivia le segnalazioni che reputa infondate e può dare comunicazione al segnalante mediante un flusso di ritorno.

È da rilevare che il professionista che effettua la segnalazione non viola il segreto professionale e, di conseguenza, non incorre in nessuna responsabilità amministrativa, civile o penale, purché abbia operato in buona fede ed a seguito della finalità della legge sull’antiriciclaggio.

Tutte le informazioni relative alla segnalazione sono soggette a regime di riservatezza.

È vietato al professionista divulgare informazioni relative alle segnalazioni effettuate se non

esclusivamente all’UIF o agli organi investigativi competenti (DIA, Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza). Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di riservatezza è prevista una sanzione penale che va da 6 a 12 mesi o un’ammenda da 5.144 a 51.645 euro (art. 5, comma 6, legge n. 197/1991).

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