Segnalazioni operazione sospette per omesso versamento ritenute
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/accertamento/quotidiano/2016/10/10/segnalazioni-operazioni-sospette-per-omesso-versamento-delle-ritenute
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Lo scorso 15 settembre - termine così
prorogato per effetto del D.P.C.M. 26 luglio 2016 -
sono scaduti i termini per la
presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta, con cui sono
stati trasmessi all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle ritenute effettuate
nel corso del 2015. Il termine appena trascorso, oltre che rappresentare un obbligo
che incombe sul contribuente, fissa un ulteriore ed importante confine:
sancisce, infatti, la rilevanza penale degli omessi versamenti delle ritenute.
Ciò comporta, di conseguenza, una serie di importanti obblighi antiriciclaggio
per il professionista che ha provveduto a redigere ed inviare la dichiarazione
dei sostituti d’imposta.
Ai sensi dell’art. 10-bis del D.Lgs. n.
74/2000 (così come modificato dall'art. 1, comma 414, legge n. 311/2004, a
decorrere dal 1° gennaio 2005 e successivamente modificato dal decreto sulla revisione
del sistema sanzionatorio, in attuazione della legge delega n. 23 del 2014) è
punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il
termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti
di imposta, le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o
risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare
superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta.
Dalla lettura della norma si comprende
che il reato penale per l’omissione dei versamenti delle ritenute operate non
si consuma istantaneamente all’atto del mancato versamento, ma si commette al
momento della presentazione della dichiarazione annuale.
La rilevanza penale degli omessi
versamenti per il contribuente comporta, per conseguenza, una serie di
importanti obblighi per il professionista che ha provveduto a redigere ed
inviare la dichiarazione dei sostituti d’imposta.
Secondo l’art. 2, lettera c), D.Lgs. n.
231/2007 (normativa antiriciclaggio) le seguenti azioni, se commesse
intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: l'acquisto, la detenzione o
l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione,
che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a
tale attività.
La Banca d'Italia nelle sue
"Istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette" ha
stabilito che "le violazioni delle norme tributarie sono strumento
utilizzato per precostituire fondi di provenienza illecita da reinserire nel
circuito economico ovvero possono rappresentare una delle manifestazioni di più
articolate condotte criminose volte ad immettere in attività economiche
apparentemente lecite disponibilità derivante da altri illeciti. Operazioni connesse
a condotte che non costituiscono delitto sotto il profilo fiscale possono
comunque costituire strumento per occultare attività criminose di altra
natura".
Secondo la normativa antiriciclaggio i
reati di omesso versamento di ritenute certificate vengono considerati come
reati presupposto, obbligando il professionista ad effettuare la segnalazione,
cosi come confermato anche dalla circolare n. 83607 del 19 marzo 2012 della
Guardia di Finanza, nonché come chiarito
dal CNDCEC nel PO n. 89/2014.
È da notare che non rilevano le cause di
estinzione del delitto presupposto intervenute dopo il riciclaggio; lo stesso
quindi, sussiste anche se il reato presupposto si è prescritto o estinto per condono
o pagamento delle imposte e sanzioni ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.
74/2000.
Quando ricade sul professionista
l’obbligo di effettuare la segnalazione?
Per valutare meglio una risposta è
bene tenere presente l’incarico ricevuto dal cliente, il quale - se è limitato
all’invio delle dichiarazioni, senza che si entri in merito alla contabilità -
non è detto che basti a mettere il
professionista a conoscenza del reato penale. Il periodo poi, che trascorre tra
l’omissione del versamento e il momento in cui si consuma il reato, potrebbe comportare
la mancanza di conoscenza del reato stesso da parte del professionista
incaricato (si pensi al cambio del professionista tra questi due periodi).
Il professionista, inoltre, non deve
effettuare la segnalazione nel caso di informazioni ricevute dal cliente nel
corso dell'esame della sua posizione giuridica o per l'espletamento dei compiti
di difesa o di rappresentanza in un procedimento giudiziario. Restano comunque
validi gli obblighi di adeguata verifica, nonché di registrazione e
conservazione.
Se, invece, il professionista contabile
si occupa di svolgere una consulenza completa e quindi ha la possibilità di
venire a conoscenza del reato, lo stesso, al fine della segnalazione, deve
affrontare problematiche più complesse.
Parte di una recente giurisprudenza ha
escluso il reato per omesso versamento d’IVA (Cassazione 17 dicembre 2015, n.
49666; Cassazione SS.UU. n. 37424 del 2013) se il mancato pagamento dipende da
carenza di liquidità non imputabile all’imprenditore ma, come in questo caso,
ai ritardati pagamenti dell’amministrazione.
Di fronte a tali situazioni il
professionista deve valutare se sussiste o meno l’obbligo di segnalazione per
operazione sospetta poiché si è di fronte alla mancanza dell’elemento soggettivo
nel reato tributario.
Si ha davanti una scelta complicata
perché si deve tenere in considerazione il fatto che l’omissione della S.O.S.
potrebbe far concretizzare, nei suoi confronti, il concorso per omissione
per un’operazione che a posteriori
potrebbe costituire riciclaggio o autoriciclaggio (Guardia di Finanza,
circolare 19 marzo 2012) e soprattutto tenere a mente, durante la sua
scrupolosa
valutazione, che la mancata segnalazione
prevede una sanzione che va dall’1 al 40% degli
importi omessi dal cliente.
Un’errata valutazione quindi
comporterebbe il rischio vero di farsi coinvolgere più o meno consapevolmente
nelle condotte delittuose del cliente mantenendo un comportamento che di fatto
agevola il riciclatore.
Se il professionista decide di:
-
non segnalare, è opportuno che conservi, nel fascicolo del cliente, ogni
documentazione
idonea a tenere memoria dell’iter logico
che lo ha condotto a tale decisione, inserendo lo scambio di corrispondenza o
verbali di colloquio effettuati con il cliente e aggiornando la propria
valutazione del rischio.
- effettuare la segnalazione, dovrà
farlo senza ritardo ed inviarla in via telematica, tramite il
portale Internet INFOSTAT-UIF, previa
registrazione e abilitazione del segnalante al sistema, con le modalità e
contenuti indicati dalla stessa UIF. Successivamente alla segnalazione verranno
effettuate delle analisi finanziarie per comprenderne le motivazioni alla sua
origine, individuare i collegamenti soggettivi e operativi, identificare le
possibili finalità sottostanti.
Conclusa l’analisi finanziaria, la UIF
trasmette le segnalazioni, complete di relazione tecnica, al Nucleo Speciale di
Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e alla Direzione Investigativa
Antimafia per eventuali approfondimenti
investigativi; comunica all’Autorità Giudiziaria i fatti di possibile rilevanza
penale; archivia le segnalazioni che reputa infondate e può dare comunicazione
al segnalante mediante un flusso di ritorno.
È da rilevare che il professionista che
effettua la segnalazione non viola il segreto professionale e, di conseguenza,
non incorre in nessuna responsabilità amministrativa, civile o penale, purché
abbia operato in buona fede ed a seguito della finalità della legge sull’antiriciclaggio.
Tutte le informazioni relative alla
segnalazione sono soggette a regime di riservatezza.
È vietato al professionista divulgare
informazioni relative alle segnalazioni effettuate se non
esclusivamente all’UIF o agli organi
investigativi competenti (DIA, Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia
di Finanza). Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di riservatezza è prevista
una sanzione penale che va da 6 a 12 mesi o un’ammenda da 5.144 a 51.645 euro
(art. 5, comma 6, legge n. 197/1991).
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