Antiriciclaggio: quali obblighi di formazione?
Piero Pozzana – Dottore commercialista in Roma
La normativa antiriciclaggio, all’art. 54 del D.lg.
231/07, obbliga i soggetti investiti dagli obblighi normativi di cui agli
articoli 10 c. 2, 11, 12, 13 e 14, ad adottare adeguate misure di formazione
del personale e dei collaboratori, al fine di garantire un apprendimento
finalizzato a riconoscere le attività potenzialmente connesse al riciclaggio.
La regolamentazione ai sensi dell’Art. 54. D.lgs.
231/07 prevede quanto segue:
1. I destinatari degli obblighi e
gli ordini professionali adottano misure di adeguata formazione del personale e
dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del
presente decreto.
2. Le misure di cui al comma 1
comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività
potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.
3. Le autorità competenti, in
particolare la UIF, la Guardia di finanza e la DIA, forniscono indicazioni
aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del
terrorismo.
Dello stesso tenore quanto riportato all’interno
della III Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo del 26 ottobre 2005 la
quale, all’Articolo 35, indica che:
1. Gli Stati membri impongono agli
enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di adottare misure
adeguate affinché il personale interessato sia a conoscenza delle disposizioni
adottate sulla base della presente direttiva. Dette misure comprendono la
partecipazione del personale addetto a specifici programmi di formazione per
aiutarli a riconoscere le attività che potrebbero essere connesse al
riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e per istruirli sul modo di
procedere in tali casi. Quando una delle persone fisiche di cui all'articolo 2,
paragrafo 1, punto 3), svolge la propria attività professionale quale
dipendente di una persona giuridica, gli obblighi previsti nella presente
sezione si applicano a detta persona giuridica anziché alla persona fisica.
2. Gli Stati membri assicurano che
gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva possano accedere a
informazioni aggiornate sulle prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori
del terrorismo e sugli indizi che consentono di riconoscere operazioni
sospette.
3. Gli Stati membri assicurano
che, ogni qualvolta ciò sia praticabile, venga garantito un riscontro
tempestivo sull'efficacia delle segnalazioni di casi sospetti di riciclaggio o
di finanziamento del terrorismo e sul seguito dato a tali segnalazioni.
È chiaro quindi che la normativa antiriciclaggio
inserisce l’obbligo di formare il proprio personale ed i collaboratori sulla
materia; il percorso formativo, obbligatorio, deve essere effettuato in modo da
garantire un apprendimento dei principi di base in materia di indicatori di
anomalie, che possano portare alla segnalazione di “operazione sospette”.
In pratica i professionisti, investiti da detto
obbligo, dovranno organizzarsi in modo da effettuare interventi formativi
specifici con lo scopo di divulgare ai propri dipendenti e collaboratori i temi
principali della normativa antiriciclaggio e, soprattutto, fornire loro gli
strumenti per riconoscere le attività a rischio, con particolare attenzione al
personale più esposto al contatto con la clientela. La formazione sull’antiriciclaggio
deve essere continua e aggiornata e perciò deve tener conto dell’evoluzione
della normativa.
I legislatori e le autorità competenti a vigilare in
materia di antiriciclaggio hanno considerato molto importante questo obbligo
tant’è che, oltre che essere contenuto nella legge, ha formato oggetto di una
specifica procedura di controllo da parte della Guardia di Finanza, organo
deputato al controllo degli obblighi in materia di antiriciclaggio per i
professionisti e all’accertamento delle eventuali violazioni.
Nella circolare della Guardia di Finanza n. 83607 del
19 marzo 2012 vengono evidenziate alcune attività preliminari ai controlli da
svolgere negli studi professionali; tra di esse troviamo quelle di:
• “identificare” il personale
formalmente incaricato dal professionista all’assolvimento degli obblighi di
adeguata verifica dei clienti, di registrazione, conservazione e di
segnalazione delle operazioni sospette;
• verificare il sistema delle
deleghe interne e di eventuali direttive impartite dal professionista a
dipendenti e/o collaboratori destinatari di incarichi ai fini dell’assolvimento
degli obblighi antiriciclaggio;
• appurare l’esistenza di
normativa e manualistica interna, nonché l’adozione da parte professionista
ispezionato di misure di formazione del personale dipendente incaricato;
• riscontrare l’istituzione di
eventuali sistemi di controllo interni, idonei a verificare il corretto
adempimento degli obblighi antiriciclaggio.
Visto che queste attività di controllo vengono
considerate dalla Guardia di Finanza come preliminari è importante tenere in
grande considerazione questo obbligo in quanto permette, al reparto ispettivo,
di valutare come ed in quale misura viene formata una cultura sull’argomento,
come viene sviluppata e trasfusa ai collaboratori ed ai dipendenti e come sono
stati impostati i presidi necessari a contrastare il riciclaggio. A questo proposito è bene ricordare che
un'adeguata attività di aggiornamento professionale non può prescindere dallo
studio degli indici, modelli e schemi di anomalia elaborati e diffusi dall'UIF
per orientare e rafforzare l'autonoma capacità diagnostica dei soggetti tenuti
a segnalare le operazioni sospette.
Non meno rilevante è l'approfondita conoscenza del
documento aziendale in materia di antiriciclaggio che, in base alle istruzioni
dettate dalla Banca d'Italia, dev'essere oggetto di ampia diffusione. In esso
sono infatti indicate le responsabilità, i compiti e le modalità operative per
la gestione del rischio di riciclaggio.
Alla luce di quanto previsto dalla circolare della
Guardia di Finanza si ritiene importante dotare lo studio di una semplice
procedura interna in materia di formazione dei dipendenti. Con questa
procedura, divulgata tra i propri dipendenti e collaboratori, saranno individuati
i ruoli e i compiti in materia di riciclaggio, i percorsi formativi, la loro
calendarizzazione, con evidenza dei nominativi dei partecipanti ai corsi e/o
convegni annuali del personale, nonché l’indicazione delle modalità operative
per la gestione del rischio di riciclaggio. È opportuno un aggiornamento
periodico della procedura con l’inserimento dei verbali delle riunioni e la
loro conservazione in ordine cronologico.
Il Responsabile per l’antiriciclaggio ha ruolo di
“formatore interno” nei confronti di tutti i nuovi assunti in merito alla
conoscenza e all’attuazione dei documenti che formano la procedura
antiriciclaggio dello studio. La normativa non prevede una particolare
qualifica per il formatore dei collaboratori e dipendenti, si ritiene quindi
che lo stesso professionista possa effettuare la formazione interna.
Si ricorda che l’inosservanza dell’obbligo di
formazione del personale prevede una sanzione pecuniaria da 10.000 a 200.000
euro.
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