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Antiriciclaggio: Quali obblighi di formazione?


Antiriciclaggio: quali obblighi di formazione?

Piero Pozzana – Dottore commercialista in Roma

La normativa antiriciclaggio, all’art. 54 del D.lg. 231/07, obbliga i soggetti investiti dagli obblighi normativi di cui agli articoli 10 c. 2, 11, 12, 13 e 14, ad adottare adeguate misure di formazione del personale e dei collaboratori, al fine di garantire un apprendimento finalizzato a riconoscere le attività potenzialmente connesse al riciclaggio.

La regolamentazione ai sensi dell’Art. 54. D.lgs. 231/07 prevede quanto segue:

1. I destinatari degli obblighi e gli ordini professionali adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto.

2. Le misure di cui al comma 1 comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

3. Le autorità competenti, in particolare la UIF, la Guardia di finanza e la DIA, forniscono indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.

Dello stesso tenore quanto riportato all’interno della III Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo del 26 ottobre 2005 la quale, all’Articolo 35, indica che:

1. Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di adottare misure adeguate affinché il personale interessato sia a conoscenza delle disposizioni adottate sulla base della presente direttiva. Dette misure comprendono la partecipazione del personale addetto a specifici programmi di formazione per aiutarli a riconoscere le attività che potrebbero essere connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e per istruirli sul modo di procedere in tali casi. Quando una delle persone fisiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), svolge la propria attività professionale quale dipendente di una persona giuridica, gli obblighi previsti nella presente sezione si applicano a detta persona giuridica anziché alla persona fisica.

2. Gli Stati membri assicurano che gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva possano accedere a informazioni aggiornate sulle prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo e sugli indizi che consentono di riconoscere operazioni sospette.

3. Gli Stati membri assicurano che, ogni qualvolta ciò sia praticabile, venga garantito un riscontro tempestivo sull'efficacia delle segnalazioni di casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e sul seguito dato a tali segnalazioni.

È chiaro quindi che la normativa antiriciclaggio inserisce l’obbligo di formare il proprio personale ed i collaboratori sulla materia; il percorso formativo, obbligatorio, deve essere effettuato in modo da garantire un apprendimento dei principi di base in materia di indicatori di anomalie, che possano portare alla segnalazione di “operazione sospette”.

In pratica i professionisti, investiti da detto obbligo, dovranno organizzarsi in modo da effettuare interventi formativi specifici con lo scopo di divulgare ai propri dipendenti e collaboratori i temi principali della normativa antiriciclaggio e, soprattutto, fornire loro gli strumenti per riconoscere le attività a rischio, con particolare attenzione al personale più esposto al contatto con la clientela. La formazione sull’antiriciclaggio deve essere continua e aggiornata e perciò deve tener conto dell’evoluzione della normativa.

I legislatori e le autorità competenti a vigilare in materia di antiriciclaggio hanno considerato molto importante questo obbligo tant’è che, oltre che essere contenuto nella legge, ha formato oggetto di una specifica procedura di controllo da parte della Guardia di Finanza, organo deputato al controllo degli obblighi in materia di antiriciclaggio per i professionisti e all’accertamento delle eventuali violazioni.

Nella circolare della Guardia di Finanza n. 83607 del 19 marzo 2012 vengono evidenziate alcune attività preliminari ai controlli da svolgere negli studi professionali; tra di esse troviamo quelle di:

• “identificare” il personale formalmente incaricato dal professionista all’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dei clienti, di registrazione, conservazione e di segnalazione delle operazioni sospette;

• verificare il sistema delle deleghe interne e di eventuali direttive impartite dal professionista a dipendenti e/o collaboratori destinatari di incarichi ai fini dell’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio;

• appurare l’esistenza di normativa e manualistica interna, nonché l’adozione da parte professionista ispezionato di misure di formazione del personale dipendente incaricato;

• riscontrare l’istituzione di eventuali sistemi di controllo interni, idonei a verificare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Visto che queste attività di controllo vengono considerate dalla Guardia di Finanza come preliminari è importante tenere in grande considerazione questo obbligo in quanto permette, al reparto ispettivo, di valutare come ed in quale misura viene formata una cultura sull’argomento, come viene sviluppata e trasfusa ai collaboratori ed ai dipendenti e come sono stati impostati i presidi necessari a contrastare il riciclaggio.  A questo proposito è bene ricordare che un'adeguata attività di aggiornamento professionale non può prescindere dallo studio degli indici, modelli e schemi di anomalia elaborati e diffusi dall'UIF per orientare e rafforzare l'autonoma capacità diagnostica dei soggetti tenuti a segnalare le operazioni sospette.

Non meno rilevante è l'approfondita conoscenza del documento aziendale in materia di antiriciclaggio che, in base alle istruzioni dettate dalla Banca d'Italia, dev'essere oggetto di ampia diffusione. In esso sono infatti indicate le responsabilità, i compiti e le modalità operative per la gestione del rischio di riciclaggio.

Alla luce di quanto previsto dalla circolare della Guardia di Finanza si ritiene importante dotare lo studio di una semplice procedura interna in materia di formazione dei dipendenti. Con questa procedura, divulgata tra i propri dipendenti e collaboratori, saranno individuati i ruoli e i compiti in materia di riciclaggio, i percorsi formativi, la loro calendarizzazione, con evidenza dei nominativi dei partecipanti ai corsi e/o convegni annuali del personale, nonché l’indicazione delle modalità operative per la gestione del rischio di riciclaggio. È opportuno un aggiornamento periodico della procedura con l’inserimento dei verbali delle riunioni e la loro conservazione in ordine cronologico.
Il Responsabile per l’antiriciclaggio ha ruolo di “formatore interno” nei confronti di tutti i nuovi assunti in merito alla conoscenza e all’attuazione dei documenti che formano la procedura antiriciclaggio dello studio. La normativa non prevede una particolare qualifica per il formatore dei collaboratori e dipendenti, si ritiene quindi che lo stesso professionista possa effettuare la formazione interna.

Si ricorda che l’inosservanza dell’obbligo di formazione del personale prevede una sanzione pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro.

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