COME EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/accertamento/quotidiano/2016/10/31/antiriciclaggio-come-effettuare-una-segnalazione-di-operazione-sospetta
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/accertamento/quotidiano/2016/10/31/antiriciclaggio-come-effettuare-una-segnalazione-di-operazione-sospetta
Secondo il Direttore della D.I.A. Nunzio
Antonio Ferla, nel corso dell’audizione in Commissione Finanze presso la Camera
dei Deputati del 22 settembre 2016, il riciclaggio è un fenomeno complesso, per
sua natura di portata transnazionale, le cui conseguenze si riverberano
immediatamente sul fronte delle entrate, determinando una minore crescita del
Paese. Il fenomeno del riciclaggio è un problema che va affrontato su più
piani: quello culturale e dell’educazione finanziaria dotando il cittadino dei
giusti elementi conoscitivi e limitando le spinte criminali a beneficio di una
corretta e trasparente gestione delle operazioni finanziarie.
Dalla lettura dei dati forniti dall’UIF (Unità
di informazione Finanziaria) si nota che, nel corso del primo semestre 2016, le
segnalazioni di operazioni sospette pervenute hanno avuto un incremento del
33,6% rispetto al primo semestre 2015; ne sono state ricevute un totale di
52.049 contro le 39.021 ricevute nello stesso periodo dell’anno precedente. Le
motivazioni di questa differenza sono dovute, da una parte alle segnalazioni di
voluntary disclosure che hanno
superato le 13.000 unità e, dall’altra, da una partecipazione più attiva di
alcune categorie di professionisti come avvocati e commercialisti che hanno
raggiunto, nel corso del primo semestre del 2016, le 3.467 segnalazioni contro
le 158 del primo semestre dell’anno precedente.
Il professionista, che nell’esercizio della
propria attività, sa, sospetta o ha
motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o siano state
effettuate operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, deve
procedere, senza ritardo, se
possibile prima di eseguire l’operazione, ad adempiere all’obbligo di
segnalazione astenendosi dal proseguire la prestazione professionale finché non
l’ha effettuata, tranne che se l’astensione non sia possibile tenuto conto
della normale operatività, oppure ostacoli le indagini.
Le modalità
di compilazione, di inoltro ed iI contenuto informativo delle segnalazioni di
operazioni sospette sono disciplinate dal Provvedimento del 4 maggio 2011 della UIF, recante le
“Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di
operazioni sospette”, emanato in attuazione dell’art. 6, comma 6, lettera e-bis
del d.lgs. 231/2007, e dai relativi allegati tecnici.
La
trasmissione delle operazioni sospette può essere effettuata in due diverse
modalità: tramite gli ordini professionali o diretta.
Tramite
il canale degli ordini professionali, i professionisti inviano la segnalazione
all’Ordine di appartenenza, ove sia stata stipulata apposita convenzione, il
quale invia la segnalazione alla UIF integrale, ma priva del nominativo del
segnalante.
Trasmesse direttamente, le segnalazioni possono essere
inviate esclusivamente in via telematica, tramite il portale Internet dedicato
INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia.
Per accedere
ai servizi del portale, i segnalanti devono provvedere ad iscriversi al sistema
di anagrafe dei segnalanti della UIF. L’iscrizione prevede una prima fase di
auto-registrazione al portale e una seconda fase di richiesta di autorizzazione
alla trasmissione delle segnalazioni mediante la compilazione e l’invio a mezzo
pec di un "modulo di adesione", da
corredare, in alcuni casi, di ulteriore documentazione. Le abilitazioni per
l'accesso al portale sono solitamente rilasciate entro alcuni giorni lavorativi
dalla ricezione del modulo. L’abilitazione del segnalante avverrà a mezzo posta
elettronica ordinaria, al referente SOS del segnalante.
Il contenuto della segnalazione si articola in quattro
principali sezioni informative:
·
dati informativi della segnalazione, in cui sono
riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione e il
segnalante
·
elementi informativi, in forma strutturata, sulle
operazioni, i soggetti, i rapporti e i legami intercorrenti tra gli stessi
·
elementi descrittivi, in forma libera,
sull’operatività segnalata e sui motivi del sospetto
·
eventuali documenti allegati
A) Dati identificativi della segnalazione
I dati identificativi da inserire all’interno della
segnalazione qualificano sia la segnalazione che il segnalante. Si deve
indicare: la categoria della segnalazione e cioè se sospetto di riciclaggio,
finanziamento del terrorismo, proliferazione di armi di distruzione di
massa, voluntary disclosure; l’evento che ha originato il sospetto: se
notizie di provvedimenti giudiziari, accessi ispettivi, o richieste di organi
investigativi, inquirenti o problemi di adeguata verifica; le informazioni
inerenti eventuali provvedimenti giudiziari a carico dei soggetti segnalati; il
risultato della valutazione del rischio dell’operatività segnalata; la
riconducibilità del fenomeno agli schemi di comportamento anomali individuati
dall’UIF ex art. 6 c. 7 D.Lgs. 231/07.
B) Dati strutturati
Gli elementi di dettaglio si riferiscono: alle
operazioni e ai soggetti; ai rapporti, ai legami intercorrenti tra tali entità.
C) Informazioni di carattere descrittivo
Gli elementi descrittivi posso essere indicati in
forma libera indicando chiaramente il contesto ed il processo logico alla base
del sospetto con l’indicazione dei motivi che lo hanno generato rispetto al
profilo soggettivo del cliente e oggettivo dell’operatività.
D) Allegati
L’invio di documentazione allegata non è da intendersi
e non può avvenire in sostituzione delle informazioni riportate nelle sezioni
strutturate e descrittivo. È una possibilità da attivare solo nei casi in cui
il segnalante lo ritenga di effettiva utilità per una più completa e corretta
segnalazione.
La compilazione e l’inoltro delle segnalazioni avviene
tramite l'utilizzo del data entry disponibile sul portale INFOSTAT-UIF ovvero
mediante caricamento (upload), sullo stesso portale, di files predisposti, rispettando gli standard prescritti negli
allegati 3a e 3b del provvedimento.
Le segnalazioni sono sottoposte ad un duplice livello
di controlli automatici: a cura dei segnalanti, con gli strumenti di
diagnostica disponibili sul portale, e dai sistemi informativi della UIF (in
fase di acquisizione della segnalazione), volti ad assicurare integrità e
compatibilità delle informazioni.
L’iter della segnalazione prevede i seguenti
passaggi:
1) inserimento della segnalazione comprensiva
di tutti i suoi elementi costitutivi (il sistema richiede l’inserimento di
almeno un’operazione, un soggetto ed un legame tra le due entità);
2) sottomissione della stessa a verifica;
3) eventuale effettuazione del diagnostico;
4) consegna e stampa ufficiali della
segnalazione;
5) verifica della ricezione del messaggio di
assegnazione del numero di protocollo e di quello di corretta acquisizione
della segnalazione da parte della UIF.
L’iter della segnalazione può ritenersi
concluso solo quando il segnalante, dopo aver effettuato la consegna ufficiale,
riceve il messaggio di corretta acquisizione della segnalazione.
Conclusa la segnalazione, è opportuno che il
professionista archivi tutta la documentazione necessaria alla compilazione del
modulo in un fascicolo cartaceo e/o file e lo conservi in un ambiente protetto
pronto per eventuali richieste degli organismi preposti ai controlli.
La
tutela della riservatezza
Il professionista deve adottare adeguate misure
per assicurare la massima riservatezza dell’identità delle persone che
effettuano la segnalazione.
Gli atti e i documenti in cui sono indicate le
generalità di tali persone devono essere custoditi sotto la diretta responsabilità
del titolare del legale rappresentante o del loro delegato.
In caso di denuncia o di rapporto ai sensi
degli artt. 331 e 347 del codice di procedura penale, l’identità delle persone
fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi antiriciclaggio che
hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è
menzionata
L’identità delle persone fisiche e dei soggetti
comunque destinatari degli obblighi antiriciclaggio può essere rivelata solo
quando l’autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile
ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede
Gli ordini professionali eventualmente
autorizzati a canalizzare le segnalazioni, devono adottare adeguate misure per
assicurare la massima riservatezza dell'identità dei professionisti che
effettuano la segnalazione
La UIF, la Guardia di finanza e la DIA nel caso
di segnalazione effettuata dall’intermediario devono adottare adeguate misure
al fine di assicurare la riservatezza
È fatto divieto ai soggetti tenuti alle
segnalazioni, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione
dell’avvenuta segnalazione fuori dai casi specificatamente previsti. I soggetti
obbligati alla segnalazione non possono comunicare al soggetto interessato o a
terzi l’avvenuta segnalazione di operazione sospetta o che è in corso o può
essere svolta un’indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo.
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