NON E' REATO L'OMESSA TENUTA SCRITTURE CONTABILI.
Secondo la Cassazione la semplice omessa tenuta dei registri contabili non costituisce un reato penale tributario. Il reato previsto dall'art. 10/D.Lgs. 74/2000 presuppone l'istituzione e successivamente l'occultamento o la distruzione delle scrittura ma non l'omessa tenuta. Per la Cassazione la condotta del reato non può sostanziarsi in un mero comportamento omissivo ma necessita di un elemento commissivo e cioè la distruzione o l'occultamento di elementi contabili esistenti. Non istituire le scritture contabili non realizza il reato.
Secondo la Cassazione la semplice omessa tenuta dei registri contabili non costituisce un reato penale tributario. Il reato previsto dall'art. 10/D.Lgs. 74/2000 presuppone l'istituzione e successivamente l'occultamento o la distruzione delle scrittura ma non l'omessa tenuta. Per la Cassazione la condotta del reato non può sostanziarsi in un mero comportamento omissivo ma necessita di un elemento commissivo e cioè la distruzione o l'occultamento di elementi contabili esistenti. Non istituire le scritture contabili non realizza il reato.
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