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Equitalia. Cassazione: nullita' provvedimenti esecutivi e fermi amministrativi senza avviso al contribuente

Con la sentenza della sesta sezione civile della Cassazione, depositata in data 11.03.2015, con cui la Suprema Corte stabilisce che sono nulli tutti gli atti esecutivi di Equitalia non preceduti da un preavviso di trenta giorni, definitivamente sancendo, con efficacia retroattiva, la nullita' e l`improcedibilita' di tutte le ipoteche, i fermi e i pignoramenti di Equitalia non anticipati trenta giorni prima da informazione al contribuente e invito per il contraddittorio. La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che l`iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente e' nulla, "in ragione della violazione dell`obbligo che incombe all`amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale mediante la preventiva comunicazione al contribuente della futura adozione di un atto o un provvedimento che abbia la capacita' di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo".

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